Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
