Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art149 · fonte su Normattiva