Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art166 · fonte su Normattiva