I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XI o in altre disposizioni del presente atto.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
