Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1972 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonche' tra i nuovi Stati membri e' abolita al 1 gennaio 1973. Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1972 e' ridotta al livello di quest'ultima al 1 gennaio 1973.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
