Ogni nuovo Stato membro puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
Ogni nuovo Stato membro puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art34 · fonte su Normattiva