1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), sui prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ed al regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, alle importazioni di tali merci s'applica un importo compensativo determinato sulla base di detti importi e secondo le regole previste nei regolamenti citati per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione. All'importazione di tali merci nei nuovi Stati membri dai paesi terzi, l'imposizione di cui al regolamento n. 170/67/CEE e l'elemento mobile di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 sono, a seconda dei casi, diminuiti o aumentati dell'importo compensativo a condizioni uguali a quelle indicate nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b). 2. Le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 2, si applicano per la determinazione del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile nei nuovi Stati membri alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69. Ogni elemento fisso applicato negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e fra i nuovi Stati membri e' abolito conformemente all'articolo 32, paragrafo 1. Ogni elemento fisso applicato dai nuovi Stati membri alle importazioni dai paesi terzi e' ravvicinata alla tariffa doganale comune conformemente all'articolo 39. 3. I nuovi Stati membri applicano integralmente, per le merci cui si riferiscono il regolamento n. 170/67/CEE ed il regolamento (CEE) n. 1059/69, la nomenclatura della tariffa doganale comune al piu' tardi al 1 febbraio 1973. 4. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aboliti dai nuovi Stati membri al 1 febbraio 1973. Alla stessa data le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sono abolite dai nuovi Stati membri negli scambi tra di loro e con la Comunita' nella sua composizione originaria. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articoli tenendo segnatamente conto delle situazioni particolari che possono risultare dall'applicazione, per una stessa merce, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art47 · fonte su Normattiva