1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo: - al piu' tardi al 1 gennaio 1974 ogni tassa e' ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1 gennaio 1972; - le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1975 al 1 gennaio 1976 al 1 luglio 1977. 2. In deroga al paragrafo 1:
- a)le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione;
- b)le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1 gennaio 1974.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
