1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo: - al piu' tardi al 1 gennaio 1974 ogni tassa e' ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1 gennaio 1972; - le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1975 al 1 gennaio 1976 al 1 luglio 1977. 2. In deroga al paragrafo 1:

  • a)le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione;
  • b)le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1 gennaio 1974.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art36 · fonte su Normattiva