In nessun caso s'applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 41 da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
