1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 32 e 59 e' il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1972. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 39 e 59 e' il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1 gennaio 1972. Ai fini del presente atto per "tariffa unificata CECA" s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone. 2. Ove dopo il 1 gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra (1967) relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi cosi' ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
