1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del riso e dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli viene riscosso sulle importazioni dai nuovi Stati membri nella Comunita' nella sua composizione originaria. 2. Per le importazioni nei nuovi Stati membri l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1972 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione. Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sulla importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. L'articolo 59 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia per i prodotti che rientrano nei settori dei cereali e del riso le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano all'inizio della campagna di commercializzazione del relativo prodotto di base.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art61 · fonte su Normattiva