Le entrate di cui all'articolo 2 della decisione del 21 aprile 1970 comprendono anche:

  • a)fra quelle denominate prelievi agricoli gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 47 e 55 nonche' dagli elementi fissi applicati a norma dell'articolo 61 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri;
  • b)fra quelle denominate dazi doganali i dazi doganali riscossi dai nuovi Stati membri negli scambi con i paesi terzi e quelli riscossi negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art128 · fonte su Normattiva