Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi ed i paesi terzi sono fissati come segue: 1. Per il riso semigreggio a grani rotondi, il riso semigreggio e grani lunghi ed il riso spezzato (rotture), l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene stabilito in base alla differenza tra il prezzo di entrata e i prezzi di mercato costatati, durante un periodo di riferimento sul mercato del nuovo Stato membro interessato. Per le fissazioni successive gli importi vengono fissati in base a quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52. 2. Per il risone, il riso semilavorato, il riso lavorato e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 350/67/CEE relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, l'importo compensativo viene, per ciascuno di questi prodotti, derivato dall'importo compensativo applicabile al prodotto indicato al paragrafo 1 al quale si collega, per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art80 · fonte su Normattiva