Fintantoche' in virtu' dell'articolo 54 il Regno Unito concede sovvenzioni alla produzione per il bestiame da macello, l'Irlanda e' autorizzata a mantenere, per evitare distorsioni nel mercato irlandese del bestiame, le misure in materia di esportazione di carni bovine che essa applicava prima della adesione in correlazione con il regime di sovvenzioni applicato nel Regno Unito.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
