Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68 la restituzione alle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi viene corretta dell'incidenza della differenza tra i dazi doganali applicati sui prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento alle importazioni provenienti dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione originaria, da un lato, e nei nuovi Stati membri, dall'altro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art92 · fonte su Normattiva