Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo: - del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione; - della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
