Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo: - del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione; - della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art94 · fonte su Normattiva