1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che l'Irlanda applichi nei confronti dei prodotti originari del Regno Unito un regime che permetta una piu' rapida abolizione dei dazi doganali e degli elementi protettivi contenuti nei dazi doganali di carattere fiscale, a norma delle disposizioni dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e degli accordi ad esso connessi. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1974 le disposizioni adottate in virtu' dell'articolo 45, paragrafo 2, sono applicabili nell'ambito del regime doganale in vigore tra l'Irlanda e il Regno Unito.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
