L'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 5 1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli Stati membri nella misura del 20 per cento degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1. 2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', fissa la percentuale che deve essere versata e le modalita' del versamento. 3. Il consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni."

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-1-art3 · fonte su Normattiva