1. Alle importazioni nel Regno Unito dei quantitativi di burro e di formaggio di cui all'articolo 1 si applicano prelievi speciali. Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione. 2. I prelievi speciali sono fissati sulla base del prezzo cif di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e del prezzo di mercato dei prodotti in questione nel Regno Unito, a un livello che permetta lo smercio effettivo dei quantitativi di burro e di formaggio, senza mettere in pericolo lo smaltimento del burro e del formaggio della Comunita'.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-18-art2 · fonte su Normattiva