1. Le disposizioni del presente articolo s'applicano ai prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo. 2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 52 i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente. 3. Tuttavia per la Norvegia e il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello constatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
