[1]ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ARTICOLO 1.
[2]Ai fini del presente atto - per "Trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per "Trattato CECA", "Trattato CEE", "Trattato CEEA", s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "Stati membri originari" s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi; - per "nuovi Stati membri" s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
