1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 1002 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella Comunita', una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unita' di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo. 2. Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art13 · fonte su Normattiva