Qualora l'applicazione del presente protocollo, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 1, provocasse tra gli importatori-montatori stabiliti in Irlanda distorsioni di concorrenza tali da compromettere il progressivo passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE, la Commissione puo' autorizzare il governo irlandese ad adottare le misure atte a riequilibrare la situazione. Tali misure non possono rimettere in causa la data finale per l'abolizione dello "Scheme".
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
