1. Dal momento dell'adesione tutti gli importatori - montatori di veicoli delle marche fabbricate nella Comunita' che sono registrati in base al suddetto "Act", e che continuano a soddisfare alle condizioni necessarie per la registrazione, sono autorizzati ad importare senza restrizioni veicoli gia' montati, originari degli altri Stati membri, delle marche fabbricate in tali Stati. 2. Nell'ambito delle riduzioni tariffarie che l'Irlanda effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 dell'atto di adesione, tale Stato applica a decorrere dal 1 gennaio 1974 un regime tariffario non discriminatorio ai veicoli importati dagli importatori-montatori di cui al paragrafo 1. 3. L'Irlanda conserva la facolta' di sostituire agli elementi fiscali contenuti nei dazi doganali sugli autoveicoli e loro pezzi staccati imposte interne conformi all'articolo 95 del trattato CEE e all'articolo 38 dell'atto di adesione. Tali imposte, in particolare, non debbono implicare nessuna discriminazione tra le aliquote applicabili: - ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda e ai pezzi staccati provenienti dagli altri Stati membri; - ai veicoli montati in Irlanda ed ai veicoli montati importati dagli altri Stati membri; - ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri ed ai veicoli montati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-7-art2 · fonte su Normattiva