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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto, con le seguenti modificazioni:

[8]Il 1° comma, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:

[9]«E' fatto obbligo ai produttori e ai detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto presso il Consorzio provinciale della agrumicoltura di Reggio Calabria».

[10]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:

[11]«E' vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per agrumicoltura di Reggio Calabria, al quale sono domandate funzioni di carattere commerciale.

[12]«Le Ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denunzia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo gia' consegnato e quello ancora da consegnare. Tali contratti dovranno essere eseguiti per il tramite del Consorzio.

[13]«Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta ferma la libera consegna agli acquirenti ».

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 23 aprile 1936 - Anno XIV

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]Mussolini - Rossoni - Solmi.

[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 18 maggio 1936 al 24 giugno 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-04-23;829~art1 · fonte del testo