Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1962 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto, con le seguenti modificazioni:
[8]Il 1° comma, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
[9]«E' fatto obbligo ai produttori e ai detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto presso il Consorzio provinciale della agrumicoltura di Reggio Calabria».
[10]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
[11]«E' vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per agrumicoltura di' Reggio Calabria, al quale sono domandate funzioni di carattere commerciale.
[12]«Le Ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denunzia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo gia' consegnato e quello ancora da consegnare. Tali contratti dovranno essere eseguiti per il tramite del Consorzio.
[13]«Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta ferma la libera consegna agli acquirenti ». 1
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 23 aprile 1936 - Anno XIV
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Rossoni - Solmi.
[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1962, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 23/06/1962, n. 158) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Testo in vigore dal 24 giugno 1962 al 16 dicembre 2009
