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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto, con le seguenti modificazioni:

[8]Il 1° comma, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:

[9]«E' fatto obbligo ai produttori e ai detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto presso il Consorzio provinciale della agrumicoltura di Reggio Calabria».

[10]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:

[11]«E' vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per agrumicoltura di' Reggio Calabria, al quale sono domandate funzioni di carattere commerciale.

[12]«Le Ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denunzia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo gia' consegnato e quello ancora da consegnare. Tali contratti dovranno essere eseguiti per il tramite del Consorzio.

[13]«Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta ferma la libera consegna agli acquirenti ». 1

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 23 aprile 1936 - Anno XIV

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]Mussolini - Rossoni - Solmi.

[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1962, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 23/06/1962, n. 158) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Testo in vigore dal 24 giugno 1962 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1962

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1936 al 24 giugno 1962. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

«E' vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per agrumicoltura tolto: di aggiunto: di' Reggio Calabria, al quale sono domandate funzioni di carattere commerciale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia tolto: inserta aggiunto: Diserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1962, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 23/06/1962, n. 158) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1936-04-23;829~art1 · fonte del testo