merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art13 · fonte su Normattiva