1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunita'. 2. Le merci originarie della Comunita' vengono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 e dell'allegato 2 del presente accordo.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
