1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunita'. 2. Le merci originarie della Comunita' vengono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 e dell'allegato 2 del presente accordo.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art15 · fonte su Normattiva