1. Le merci originarie della Repubblica del Kazakistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica del Kazakistan in esenzione da tutte le restrizioni quan- titative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art11 · fonte su Normattiva