[1]economica e industriale

[2]1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalita' economiche, le Parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti.

[3]2. La cooperazione mira in particolare a:

[4]- promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonche' sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un adeguata tutela dei dati personali;

[5]- avviare scambi di informazioni sulle modalita' e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione;

[6]- favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi;

[7]- migliorare il contesto economico e commerciale.

[8]3. Per conseguire tali obiettivi le Parti si sforzano, tra l'altro, di:

  • a)diversificare e rafforzare i loro vincoli economici,
  • b)predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria;
  • c)promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese;
  • d)favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie;
  • e)diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente;
  • f)favorire i flussi di investimenti e di tecnologia;
  • g)migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art12 · fonte su Normattiva