[1]economica e industriale
[2]1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalita' economiche, le Parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti.
[3]2. La cooperazione mira in particolare a:
[4]- promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonche' sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un adeguata tutela dei dati personali;
[5]- avviare scambi di informazioni sulle modalita' e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione;
[6]- favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi;
[7]- migliorare il contesto economico e commerciale.
[8]3. Per conseguire tali obiettivi le Parti si sforzano, tra l'altro, di:
- a)diversificare e rafforzare i loro vincoli economici,
- b)predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria;
- c)promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese;
- d)favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie;
- e)diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente;
- f)favorire i flussi di investimenti e di tecnologia;
- g)migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
