L'ICRANET sara' esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra imposizione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di due veicoli destinati «alle attivita' ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sara' parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art10 · fonte su Normattiva