1. L'ICRANET sara' autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione. 2. Il Governo italiano adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani. 3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art8 · fonte su Normattiva