[1]1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalita' giuridica ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di:

  • a)stipulare contratti;
  • b)acquisire ed alienare beni mobili ed immobili;
  • c)stare in giudizio.

[2]2. Per le finalita' del presente Accordo, l'ICRANET sara' rappresentato dal Direttore.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art2 · fonte su Normattiva