[1]di riesame

[2]Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo.

[3]Infede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~accordo-art10 · fonte su Normattiva