[1]di riesame
[2]Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo.
[3]Infede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[4]Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 30 giugno 2023
