[1]Articolo X
[2](1) La presente Convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dalla data di oggi e restera' poi aperta alla adesione. (2) I Governi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o di ogni Organizzazione specializzata, o dell'Organizzazione Internazionale dell'Energia Atomica, o che siano Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia possono divenire Parti della presente Convenzione, mediante:
- a)la firma senza riserva di accettazione;
- b)la firma con riserva di accettazione, seguita dalla accettazione; o
- c)l'adesione. L'accettazione o l'adesione si effettueranno mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario-Generale. (3) Il Governo di ogni Stato che non abbia diritto a divenire Parte in base al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' farne richiesta al Segretario generale e sara' ammesso a farne Parte in base al paragrafo 2, purche' la sua domanda sia stata approvata da due terzi dei Membri dell'Organizzazione diversi dai Membri associati.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
