[1]Articolo X

[2](1) La presente Convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dalla data di oggi e restera' poi aperta alla adesione. (2) I Governi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o di ogni Organizzazione specializzata, o dell'Organizzazione Internazionale dell'Energia Atomica, o che siano Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia possono divenire Parti della presente Convenzione, mediante:

  • a)la firma senza riserva di accettazione;
  • b)la firma con riserva di accettazione, seguita dalla accettazione; o
  • c)l'adesione. L'accettazione o l'adesione si effettueranno mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario-Generale. (3) Il Governo di ogni Stato che non abbia diritto a divenire Parte in base al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' farne richiesta al Segretario generale e sara' ammesso a farne Parte in base al paragrafo 2, purche' la sua domanda sia stata approvata da due terzi dei Membri dell'Organizzazione diversi dai Membri associati.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artx · fonte su Normattiva