, ratifica e adesione

  • 1)La presente convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e restera' in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno divenire parti contraenti della presente convenzione attraverso;
  • a)firma senza riserva di ratifica;
  • b)firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero
  • c)adesione.
  • 2)La ratifica o l'adesione avra' luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l'Organizzazione, la quale sara' tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonche' della data di deposito del relativo strumento. L'Organizzazione avra' inoltre cura di informare tutti i Governi aventi gia' sottoscritto la presente convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art16 · fonte su Normattiva