, ratifica e adesione
- 1)La presente convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e restera' in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno divenire parti contraenti della presente convenzione attraverso;
- a)firma senza riserva di ratifica;
- b)firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero
- c)adesione.
- 2)La ratifica o l'adesione avra' luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l'Organizzazione, la quale sara' tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonche' della data di deposito del relativo strumento. L'Organizzazione avra' inoltre cura di informare tutti i Governi aventi gia' sottoscritto la presente convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
