[1]CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE.
[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE
[3]Animati da uguale desiderio di sviluppare le relazioni marittime tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1.
[5]Ai fini della presente convenzione:
- a)per "nave della Parte contraente" s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;
- b)per "membro di equipaggio della nave" s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
