[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, desiderosi di promuovere le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi e di contribuire allo sviluppo della cooperazione nel campo della navigazione e del trasporto marittimo, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Ai fini del presente accordo:

  • a)per "nave di una Parte Contraente" si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto della stessa Parte;
  • b)per "membro dell'equipaggio della nave" si intende ogni persona, incluso il capitano, che, mentre si trova a bordo e nel corso del viaggio, svolga le attivita' connesse col funzionamento della nave, con i servizi di bordo e che sia inoltre registrata nel ruolo dell'equipaggio.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art1 · fonte su Normattiva