Ciascuna Parte contraente accordera' alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse marittime dovuti a qualsiasi titolo.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art2 · fonte su Normattiva