1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' kirghise, come definite all'articolo 25, che si stabiliscono sul loro territorio creando controllate o sedi secondarie, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo; alle controllate e sedi secondarie di societa' kirghise stabilite sul loro territorio e' concesso, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' o alle sedi secondarie di qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 35 e 84, la Repubblica del Kirghizistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle societa' comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' e alle loro sedi secondarie oppure, se piu' favorevole, alle societa' e alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art23 · fonte su Normattiva