1. La Comunita' e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle societa' tagike ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle controllate di societa' tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali di societa' tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 4. La Repubblica di Tagikistan concede, per lo stabilimento delle societa' comunitarie ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' oppure, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. 5. La Repubblica di Tagikistan concede alle controllate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' oppure, se migliore, alle societa' e alle filiali di societa' dei paesi terzi.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art20 · fonte su Normattiva