salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa quale attribuzione del diritto a: - i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan a entrare o a soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kirghizistan o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' kirghise a impiegare cittadini kirghisi sul territorio della Comunita'; - le controllate o sedi secondarie kirghise di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica del Kirghizistan; - le societa' kirghise o le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' kirghise a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kirghisi che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate kirghise di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art41 · fonte su Normattiva