1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' introdotta la piena convertibilita' della valuta kirghisa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica del Kirghizistan e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica del Kirghizistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica del Kirghizistan nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica del Kirghizistan in modo da recare il minimo turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica del Kirghizistan informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunita' o nella Repubblica del Kirghizistan, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art42 · fonte su Normattiva