Il Governo federale austriaco ripristinera' presso l'Universita' di Vienna una cattedra da convenirsi e che sara' ricoperta da un docente italiano designato dal Governo italiano e nominato "Gastprofessor" dal Governo federale austriaco in base alle norme vigenti, in condizioni di reciprocita' il Governo italiano nominera' professore "incaricato" presso l'Universita' di Roma un docente austriaco per una cattedra da convenirsi. I due Governi prenderanno accordi caso per caso per l'eventuale istituzione di altre cattedre straordinarie, anche presso altre Universita' dei due Stati.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art5 · fonte del testo