I due Governi faciliteranno opportunamente la reciproca diffusione di giornali e di riviste periodiche d'ogni specie, come pure di cataloghi e pubblicazioni bibliografiche. Sara' inoltre provveduto a un regolare e ampio scambio delle pubblicazioni ufficiali dei due Stati, nonche' di quelle delle Universita', Accademie, Societa' scientifiche e di enti culturali in genere. Presso gli Istituti di cultura in Vienna e in Roma e' prevista l'organizzazione di esposizioni permanenti che informino rispettivamente sulla produzione editoriale italiana e austriaca. Infine le autorita' competenti promuoveranno e favoriranno al massimo grado le traduzioni di opere italiane e rispettivamente austriache in ogni campo, con particolare riguardo agli autori classici e alle opere di alto pregio letterario o scientifico. L'indicazione di tali opere, la cui traduzione viene raccomandata nel comune interesse, sara' fatta per mezzo degli Istituti di cultura previsti nel presente Accordo.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art14 · fonte del testo