Ciascuno dei due Governi concede i seguenti vantaggi fiscali all'Istituto di cultura dell'altro Stato:

  • 1)l'esonero da tutte le tasse di qualsiasi nome (statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente), siano esse a titolo continuativo o una volta tanto, in quanto tali tasse si riferiscano al ripristino, alla organizzazione ed alle attivita' degli Istituti di cultura specificate nei precedenti articoli del presente Accordo;
  • 2)l'esonero dalle imposte reali per i beni immobili adoperati per gli scopi degli Istituti di cultura;
  • 3)l'esonero dai pagamenti dei diritti doganali e delle altre tasse d'importazione, per quanto riguarda l'attrezzatura degli Istituti di cultura nonche' il loro materiale didattico, di studio e scientifico.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art4 · fonte del testo