CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte su reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese. 3. Le imposte attuali cui si applica le Convenzione sono in particolare:

  • a)Per quanto concerne le Filippine: L'imposta su reddito applicata dalle Filippine (qui di seguito indicata quale "imposta filippina")
  • b)per quanto concerne l'Italia: (1) l'imposta su reddito delle persone fisiche (2) l'imposta su reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenute alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312~convenzione-art2 · fonte su Normattiva