CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: (a) per quanto concerne il Bangladesh: l'imposta sul reddito (the income tax); (qui di seguito indicata quale "imposta del Bangladesh"); (b) per quanto concerne l'Italia:

  • i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301~convenzione-art2 · fonte su Normattiva