Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro ((il 31 dicembre 2018)). Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, gia' detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

  • a)istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
  • b)singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85~art17 · fonte su Normattiva