[1]Campo di applicazione dell'Accordo

[2]1. Ai sensi del presente Accordo, le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca, accertamento e repressione delle violazioni doganali, in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi. 2. Le richieste relative al recupero dei diritti e delle altre tasse non rientrano nel campo di applicazione dell'assistenza di cui al primo paragrafo del presente articolo. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale. 4. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti o futuri, derivanti da norme doganali che la Repubblica italiana deve rispettare quale Stato membro dell'Unione europea e parte contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 5. Il presente Accordo non pregiudica nessuno degli accordi internazionali di cui la Repubblica Socialista del Viet Nam e la Repubblica italiana fanno parte, nonche', per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. 6. Il presente Accordo e' attuato, dalle Parti nell'ambito delle rispettive competenze e risorse disponibili, e in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;85~accordo-art2 · fonte su Normattiva