[1]Fiscalita'

[2]1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpreta nel senso di impedire alle parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art44 · fonte su Normattiva